Statuto

VOLONTARI CARITAS SAN GIOVANNI VALDARNO ODV

Art. 1 (Denominazione, Sede e Durata)
E’ costituita fra i comparenti, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o anche “CTS”), un’Associazione non riconosciuta denominata VOLONTARI CARITAS SAN GIOVANNI VALDARNO da ora in avanti denominata “Associazione”.
L’Associazione ha sede legale in San Giovanni Valdarno(AR), piazza Masaccio, n. 9 e potrà aprire una o più sedi operative destinate al miglior raggiungimento dello scopo sociale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’ordinamento e l’organizzazione dell’Associazione sono regolati dal presente Statuto in forma di Organizzazione di Volontariato (in sigla ODV) ai sensi dell’art. 32 e segg. del CTS.
L’Associazione nasce a seguito dell’esperienza maturata all’interno del Centro di ascolto del Gruppo interparrocchiale Caritas San Lorenzo di San Giovanni Valdarno e ne subentra in tutte le attività.
L’Associazione è una espressione ufficiale della pastorale della carità della Parrocchia di San Lorenzo di San Giovanni Valdarno e si dà una struttura rispondente alla configurazione umana e territoriale della comunità anche al fine di animare ogni espressione e articolazione della vita parrocchiale, in attuazione del principio del sussidiarietà rispondente allo Statuto sociale e alle disposizioni contenute nel CTS.

Art. 2 (Efficacia e interpretazione dello Statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Art. 3 (Personalità giuridica)
L’Assemblea degli associati, secondo le maggioranze stabilite dall’art.17, potrà deliberare in qualunque momento la richiesta di acquisizione di personalità giuridica privata ai sensi di quanto previsto dal codice civile e dall’art. 22 CTS.

Art. 4 (Scopo, finalità e attività)
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’Associazione opera nel territorio della Regione Toscana; in particolare l’ambito di azione dell’Associazione è rivolto alle situazioni ed aree di bisogno del Comune di San Giovanni Valdarno e dei Comuni limitrofi, quali ad esempio: vecchie e nuove povertà, calamità ed emergenze, disagio, emarginazione, esclusione sociale, da affrontare nell’ottica:

·  dell’azione pastorale, pedagogica e culturale per la crescita dell’intera comunità cristiana;

·  del contributo alla maggiore e migliore presa in carico della società civile e delle istituzioni.

In questa area, nella logica del “lavoro di rete”, confluiscono ambiti quali l’immigrazione, la protezione civile, il servizio civile, le politiche sociali, il volontariato, il Centro di ascolto.

A tal fine l’Associazione, avvalendosi della libera attività di volontariato dei propri associati, persegue in particolare:

a) collaborazioni per interventi di sostegno destinati agli indigenti a seguito della stipula di patti, accordi o intese con enti locali e con enti pubblici operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ci cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328 e successive modifiche, come previsto all’art. 5 lett. a) del CTS;

b) interventi e servizi finalizzati all’educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educative, come previsto all’art. 5 lett. d) del CTS;

c) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa, come previsto all’art. 5 lett. l) del CTS;

d) alloggio sociale ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, come previsto all’art. 5 lett. q) del CTS;

e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; di cui all’art. 5 lett. r) del CTS;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, come previsto all’art. 5 lett. u) del CTS;

g) ogni altra attività di promozione umana e di inclusione sociale deliberata dall’Assemblea dei volontari nel rispetto delle previsioni stabilite all’art. 5 del CTS.

Art. 5 (Attività connesse e strumentali)
L’Associazione può inoltre esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività connesse e strumentali a quelle di interesse generale purché funzionali a sostenere, promuovere, supportare e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione, consistenti in:

a) organizzazione di eventi volti alla promozione dei progetti perseguiti e alla sensibilizzazione alle tematiche inerenti;

b) promozione di attività volte all’inserimento o al reinserimento nell’ambiente sociale e nel mercato del lavoro di persone svantaggiate.

I ricavi derivanti da tali attività connesse e strumentali non potranno superare o il 30% delle entrate complessive o il 66% dei costi complessivi dell’Associazione.

Nel caso di superamento  di entrambi i parametri, il Presidente è obbligato a dare comunicazione al RUNTS entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio.

Art. 6 (Raccolta fondi)
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale per il perseguimento degli scopi sociali, anche in forma organizzata e continuativa, rispettando i principi di verità, trasparenza e correttezza tanto nei rapporto con i sostenitori pubblici che privati.
I finanziamenti possono derivare da donazioni e forme di raccolta privata, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, contributi pubblici e rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, sollecitazioni al pubblico anche con la forma del crowdfunding, purché in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 7 (Associati)
Sono associati dell’organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
L’associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Possono aderire all’Associazione altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero degli Associati persone fisiche.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.
Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo legale, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del RUNTS ed integrare il numero entro un anno.
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi del volontariato libero e gratuito dei propri associati.
I volontari che svolgono l’attività in modo continuativo sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari sono rimborsate solo le spese sostenute e documentate per l’attività prestata e comunque preventivamente richieste o autorizzate dagli organi dell’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 (Modalità di ammissione)
L’aspirante associato che intende far parte dell’Associazione deve presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo che la esaminerà alla prima riunione successiva utile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale.
La deliberazione è comunicata all’interessato entro cinque giorni dall’ammissione e, previo il versamento della quota di € 1, annotata nel libro degli associati dalla cui data l’associato diventa tale.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato e non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota associativa di ammissione e la quota che l’Assemblea dovesse stabilire annualmente nonché la variazione del relativo valore nominale, non sono trasferibili, non sono rimborsabile e non sono rivalutabili.

Art. 9 (Diritti e doveri degli Associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri. Ogni associato, purché iscritto nel Libro degli associati da almeno 1 mese ha il diritto di votare in Assemblea, eleggere gli organi sociali e candidarsi alla elezione negli organi stessi purché maggiore di età;
essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
approvare il rendiconto di cassa e la relazione accompagnatoria;
esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 26;
denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati hanno il dovere di:

rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall’Assemblea.

Art. 10 (Rigetto della domanda di ammissione)
Nel caso di non accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato entro cinque giorni dalla decisione assunta.
Entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione di rigetto, l’interessato può chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 11 (Perdita della qualità di associato)
La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo che provvederà alla cancellazione sul Libro degli associati.
L’esclusione è assunta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.
Il provvedimento motivato dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione; l’istanza sarà esaminata dall’assemblea alla prima convocazione utile che ne deciderà l’accoglimento o il rigetto.
Decorsi trenta giorni senza che l’interessato abbia impugnato il provvedimento, l’esclusione si intende definitiva e sarà cura del Consiglio Direttivo, procedere alla relativa cancellazione dal Libro degli associati.
L’associato potrà ricorrere all’autorità giudiziaria solo dopo aver presentato ricorso all’Assemblea entro tre mesi dal giorno di comunicazione della deliberazione.

Art. 12 (Ineleggibilità e decadenza)
Non possono essere eletti alle cariche amministrative e se eletti decadono automaticamente, gli associati con rapporti di coniugio, di parentela e/o affinità entro il quarto grado incluso.

Art. 13 (Gli Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:

–  l’Assemblea degli associati;

–  il Consiglio Direttivo;

–  il Presidente;

–  il Segretario

Art. 14 (L’Assemblea degli Associati – Convocazione)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati dell’organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato purché maggiore di età, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ogni socio può rappresentare per delega non più di un associato.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. L’avviso può avvenire a mezzo lettera ordinaria, email, whatsapp o altri strumenti di comunicazione sociale, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
L’Assemblea è altresì convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci, mediante lettera ordinaria, contenente l’ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
L’Assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale o se in altro luogo, sempre in territorio italiano. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto verbale per essere trascritto nel Libro delle Assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominati dall’Assemblea.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’organizzazione, la richiesta di persona giuridica privata. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.15 (Compiti e prerogative dell’Assemblea)
L’Assemblea degli associati

a.      stabilisce le linee generali di azione dell’Associazione;

b.      elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo, dopo averne determinato il numero e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

c.      decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

d.      approva entro il 31 maggio di ciascun anno il rendiconto di cassa e la relazione sulle attività dell’anno precedente, predisposti dal Comitato Direttivo;

e.      delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

f.        approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g.      determinare l’ammontare della quota associativa di ammissione e stabilire l’eventuale quota associativa annuale;

h.       delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;

i.        delibera sulla richiesta di persona giuridica privata

j.        delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Art.16 (Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, purché iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto annuale di cassa e della relazione e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri si astengono dal votare.

Art.17 (Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria, convocata per decidere sulle materie previste dalle lett. e), h), i) dell’art. 16 e sulla devoluzione del patrimonio di cui all’art. 33, delibera con la presenza di almeno 3/4 degli associati, presenti in proprio o per delega, purché iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega e il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati presenti, in proprio o in delega.

Art. 18 (Composizione del Consiglio Direttivo, durata della carica, compensi)
Il Consiglio Direttivo governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
I consiglieri sono liberamente scelti tra le persone fisiche associate nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 7.
Il Consiglio Direttivo è composto oltre al Presidente designato ai sensi dell’art.22, da un numero da 4 a 6 consiglieri.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea degli associati.
Il Presidente e i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito mediante nomina da parte dell’Assemblea ordinaria convocata entro trenta giorni dall’evento. Il nuovo consigliere scadrà con gli altri componenti.
Qualora venga mancare, per qualsiasi motivo, più della metà dei consiglieri originariamente eletti, il Consiglio Direttivo decade di diritto e i rimanenti dovranno convocare senza indugio l’Assemblea rimanendo nelle carica fino alla elezione dei successori.
Per gli effetti conseguenti allo svolgimento dell’incarico, tutti i consiglieri eleggono domicilio presso la sede dell’associazione.

Art. 19 (Funzionamento del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni bimestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
E’ convocato mediante lettera o e-mail o whatsapp contenente l’ordine del giorno inviati almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento da chi viene nominato di volta in volta dagli altri membri del Consiglio Direttivo.
Delle riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale trascritto sul relativo libro a cura del Segretario e da questi sottoscritto insieme al Presidente della riunione per essere letto e approvato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva utile.

Art. 20 (Validità delle decisioni)
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi è chiamato a presiedere la riunione.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 21 (Poteri del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
Nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea può delegare ai suoi membri alcune funzioni di responsabilità, quali ad esempio: la gestione della tesoreria; la gestione della raccolta, della conservazione e della distribuzione agli indigenti degli alimenti; la gestione della raccolta, della conservazione e della distribuzione agli indigenti del vestiario.
Con l’eccezione della richiesta di personalità giuridica demandata alla competenza dell’Assemblea, il Consiglio è autorizzato a compiere tutte le pratiche per il conseguimento di riconoscimenti dell’Associazione da parte delle Autorità competenti ed è inoltre autorizzato ad apportare allo Statuto le variazioni ed integrazioni che venissero richieste dalle Autorità preposte a seguito delle delibere di modifica dell’assemblea degli associati.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a.      provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b.      deliberare sull’ammissione e sull’esclusione degli Associati;

c.      eleggere tra i propri membri il Segretario attribuendo poteri di rappresentanza e di firma per lo svolgimento delle funzioni;.

d.      conferire ai propri membri deleghe operative e poteri di firma per il relativo svolgimento limitatamente al compimenti degli atti impegnando l’Associazione di fronte ai terzi;.

e.      predisporre il bilancio annuale nella forma del rendiconto di cassa ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del CTS e la relazione sull’attività svolta;

f.       curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

g.      ratificare gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza assunti in via d’urgenza dal Presidente;

h.      deliberare l’attribuzione di incarichi professionali stabilendone le retribuzioni;

i.        approvare regolamenti operativi e per il miglior funzionamento dell’Associazione;

j.        stipulare convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del CTS e con enti e imprese private, determinandone anche le modalità di attuazione; copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’Associazione;

k.      aprire conti bancari attivi e passivi senza limitazioni di importo.

Il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS.

Art.22 (Il Presidente)
Il Presidente è designato nella persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Lorenzo di San Giovanni Valdarno, come da decreto di nomina del Vescovo di Fiesole e sempre approvato dall’Assemblea ordinaria in occasione del rinnovo delle cariche sociali convocata dal Comitato Direttivo.
La mancata approvazione da parte dell’Assemblea, adeguatamente motivata, dovrà tempestivamente essere comunicata al Vescovo per le decisioni del caso.
Il Vescovo potrà designare un altro sacerdote alla carica di Presidente ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all’attività compiuta e in particolare.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno e in particolare:

a.      ha la firma su tutti gli atti e rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

b.      convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;

c.      promuove lo sviluppo dell’Associazione e ne coordina l’attività impartendo le necessarie direttive di carattere operativo e organizzativo;

d.      cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio;

e.      nell’ambito dell’ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e necessità, decisioni di competenza del Consiglio direttivo sottoponendole allo stesso per ratifica alla prima riunione utile.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
In caso di assenza o impedimento che non consenta al Presidente di esercitare le sue funzioni, il Consiglio Direttivo nomina di volta un volta un vicario con gli stessi poteri di firma e di rappresentanza del Presidente.

Art.23 (Il Segretario)
Il Segretario cura gli aspetti organizzativi dell’Associazione in attuazione delle delibere dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente; in particolare:

a.      cura la normale amministrazione, la tenuta del libri sociali, gli adempimenti derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici e privati;

b.      redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati;

c.      assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;

d.      coordina con i consiglieri interessati, l’organizzazione delle funzioni delegate dal Consiglio Direttivo;

e.      svolge tutte le attività che per regolamento sono ad esso demandate.

Il Consiglio Direttivo può attribuire al Segretario determinati poteri di rappresentanza opponibili ai terzi se iscritte nel RUNTS o se viene provato che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24 (Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta avanzata per iscritto da un terzo degli associ, nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del CTS.

L’organo di controllo:

vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
L’Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all’art. 31 del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 (Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del CTS ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.26 (Libri sociali)
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli Associati è conservato a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico è conservato a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo e degli altri organi sociali, sono conservati a cura dell’organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’Associazione.

Per l’esame del libro degli Associati e del libro delle Assemblee la richiesta scritta e motivata deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che dovrà evadere l’istanza entro i successivi venti giorni.
Nel caso di richiesta di esame del libro verbale del Consiglio Direttivo e del libro verbale dell’Organo di controllo, se istituito, l’istanza adeguatamente motivata dovrà essere indirizzata all’Assemblea degli Associati che dovrà esprimersi alla prima seduta utile e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta, previa valutazione del Consiglio Direttivo per la tutela dei dati di terzi interessati eventualmente contenuti negli atti di cui è richiesto l’accesso, ai sensi del GDPR 679/2016, e la cui rilevanza è causa di inibizione dell’istanza che dovrà poi essere comunicata alla prima Assemblea utile.
In ogni caso non è consentito estrarre copia della documentazione visionata.

Art. 27 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 (Beni)
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono normalmente tenuti e custoditi in pertinenze o locali dell’Associazione o della Parrocchia e sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile dagli Associati.

Art. 29 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a fondatori, associati, collaboratori, consiglieri e ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

Art. 30 (Bilancio annuale di esercizio nella forma di rendiconto di cassa)
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo approva la bozza di rendiconto di cassa con la relazione accompagnatoria da sottoporre all’Assemblea degli associati entro il successivo 30 aprile per la definitiva approvazione.
Nel caso di svolgimento delle attività di cui all’art. 7 dello Statuto, il Consiglio Direttivo dovrà anche documentare nella relazione accompagnatoria il loro carattere secondario e strumentale.
E’ cura del Consiglio direttivo depositare, se richiesto, il rendiconto di esercizio presso il RUNTS entro il termine stabilito.

Art. 31 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. (32) (Responsabilità dell’Associazione)
Fintantoché l’Associazione non ha acquisito la qualità di persona giuridica privata, delle obbligazioni assunte rispondono in solido e personalmente tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Art 33 (Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 45 del CTS.

Ar. 34 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 35 (Norma transitoria)
A seguito dell’iscrizione nel RUNTS richiesta dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dal DM 15 settembre 2020, n. 106, l’Associazione assumerà la denominazione di VOLONTARI CARITAS SAN GIOVANNI VALDARNO – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (in seguito denominata anche “ODV”), senza necessità di ulteriori adempimenti.
L’acronimo ODV o la locuzione “organizzazione di volontariato” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al RUNTS.
Agli effetti dell’art. 11 del CTS, il requisito dell’iscrizione nel RUNTS è soddisfatto attraverso l’iscrizione telematica prevista dall’art 6 del DM 106/2020